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Novità

Marchio Abruzzo per prodotti di qualita’, arriva il regolamento
pubblicata il 11 gennaio 2013

La Regione Abruzzo, al fine di garantire i consumatori e favorire, al contempo, la competitività delle imprese del settore, ha infatti previsto, con la L.R. 13_genn_2012, n. 6, l’istituzione di un Marchio collettivo comunitario.

Al fine di evitare una possibile concorrenza sleale, il Marchio può essere concesso solo a prodotti di qualità, intendendo per tali, quei prodotti che possiedono “caratteristiche qualitative minime” superiori a quelle imposte dalla normativa vigente per i prodotti alimentari. Per ogni prodotto o servizio è necessario, dunque, stabilire quali sono le caratteristiche “minime” che deve possedere.

Una volta operata tale scelta tutte le aziende con le caratteristiche stabilite, possono richiedere l’uso del Marchio. L’Assessore regionale all’Agricoltura, Mauro Febbo, ritiene necessario sostenere ed incentivare la qualità, la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari.
“In tal senso – ha spiegato l’assessore – la concessione di un Marchio comunitario collettivo ha l’obiettivo di favorire la modernizzazione del sistema agricolo e di nuovi modelli di sviluppo che contribuiscano a rendere il sistema produttivo abruzzese sano, forte, competitivo e capace di cogliere le opportunità che l’allargamento del mercato rende possibili”.

Il marchio regionale, è teso a promuovere e a valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi di qualità per sostenere comportamenti virtuosi degli operatori agricoli e tutelare, al contempo, i consumatori finali. Con l’approvazione del Regolamento d’uso del Marchio si sono stabilite le modalità di partecipazione alla gestione del progetto dei tre attori principali ed è stato individuato il logo che la regione Abruzzo utilizzerà per identificare le proprie produzioni di qualità. Il Marchio ha, in effetti lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi trasmettendo, con il proprio logo, un messaggio principale di indicazione della qualità del prodotto ed un messaggio secondario di indicazione dell’origine del medesimo.

La procedura prevista dal regolamento, prevede sinteticamente:

  • qualsiasi portatore d’interesse può proporre alla Direzione Agricoltura le caratteristiche qualitative di un prodotto/servizio che si vuole valorizzare;
  • la Direzione elabora la proposta, prospettando al Comitato Tecnico un Disciplinare di produzione ed un relativo piano di controllo;
  • il Comitato Tecnico, esprimere un parere motivato sulle singole proposte.

Se il parere è positivo, la Direzione Agricoltura, provvede alla pubblicazione della proposta sul proprio sito istituzionale. Trascorsi 30 giorni, in assenza di osservazioni da parte di operatori interessati, la Direzione propone alla Giunta Regionale di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il Disciplinare di produzione con le relative caratteristiche qualitative che il prodotto o servizio deve possedere.

Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione, tutti i soggetti che intendono utilizzare il Marchio devono inoltrare alla Direzione Agricoltura:

una richiesta di inserimento nel sistema di controllo del Marchio “Regione Abruzzo-Qualità Controllata”,
una richiesta d’uso del Marchio, utilizzando una apposita modulistica predisposta dalla Direzione.

A seguito dell’approvazione dei disciplinari e dei controlli relativi alla concessione del Marchio l’Assessorato Agricoltura rende pubblico, annualmente, un elenco regionale articolato in due sezioni:
1) la prima sezione contiene l’elenco dei prodotti e servizi con i relativi disciplinari di produzione;
2) la seconda sezione contiene, per ogni prodotto o servizio, i dati relativi alle aziende che hanno ottenuto la licenza d’uso del Marchio collettivo.


Le tipologie di prodotto

Le tipologie di prodotto interessate alla concessione del Marchio sono quelle classificate secondo l’accordo di Nizza con i seguenti numeri:
29) Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
30) Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
31) Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.
32) Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.
33) Bevande alcoliche (tranne le birre).
43) Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

 

fonte: www.abruzzosviluppo.it

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