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Novità

SpA e Srl più facili con il Dl 91/2014
pubblicata il 02 luglio 2014

Il Dl 91/2014, cosiddetto “Competitività”, da poco entrato in vigore con “misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese”, introduce anche alcune novità per l’apertura di SpA e Srl.

Nel dettaglio, l’art. 20, comma 1 “In deroga all’articolo 2351, quarto C0171172a del Codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato”.

Per le SpA c’è, dunque, la possibilità di emettere azioni a voto plurimo.  In questo modo viene incentivata la collocazione in Borsa e aumentata la liquidità delle azioni delle società quotate.

Il comma 7, invece, ha modificato l’art. 2327 del Codice civile, riducendo a 50 mila euro il capitale sociale minimo necessario per costituire una società per azioni, contro i 120 mila euro previsti finora.

Con questa misura il Governo punta ad incentivare la creazione di start-up azionarie, rendendole più “attraenti” per soci e finanziatori, vista la scarsa propensione delle banche a finanziare imprese prive di consistente rating.

Questo, inoltre, fa sì che essendo stato fissato a 50 mila euro il capitale minimo delle SpA in caso di perdite queste non dovranno più ricapitalizzarsi a 120 mila euro, ma potranno limitare la ricostituzione del capitale sociale a 50mila euro. Tra le altre novità di rilievo prevista dall’art. 20, al:

 

Anche aprire una Srl diventa più semplice: sempre all’art. 20, comma 8, il Dl, in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, abroga il secondo comma dell’art. 2477 del Codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico”.

Fonte: www.abruzzosviluppo.it

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