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Novità

Agricoltura. Contratto di rete: sì all’impresa di un altro settore
pubblicata il 10 giugno 2014

Con la circolare n. 104434 del 4 giugno 2014, il Mise risponde ad un quesito sulla possibilità di stipulare contratti di rete tra imprese agricole con la partecipazione di un’impresa non appartenente al settore. 

Nel caso sottoposto al parere del ministero, l’azienda fuori dal settore agricolo svolge attività di prestazione di servizi di contabilità e consulenza fiscale.

Tuttavia, esplica esclusivamente servizi in convenzione con la Confagricoltura ed opera quale sportello periferico per il CAAF Confagricoltura (centro di assistenza autorizzato fiscale) e per il CAA Confagricoltura (centro assistenza agricolo).

Cosa dice la norma

L’art. 36, comma 5 del DL 179, del 2012, stabilisce che: “il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo”.

Dunque la legge parla di settore agricolo. La CCIAA di Asti domanda se tale locuzione debba riferirsi esclusivamente ad imprese esercenti attività agricola.

La risposta del ministero

La stipula di un contratto di rete tra imprese del settore di cui una non agricola è permessa, in quanto il legislatore non ha specificato l’ambito di attività dell’impresa o della società, ma ha solo identificato il settore merceologico di riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della “prevalente” attività dell’impresa.

Non rileva l’attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), ma le imprese contraenti devono rientrare nel settore agricolo.

L’attività oggetto della questione, se pur non direttamente esercizio agricolo, è da considerarsi strumentale ed ancillare all’agricoltura, rientrando così nel “settore agricolo” (ambito soggettivo interessato dalla norma).

 

(Fonte: Edotto.com)

Fonte: www.abruzzosviluppo.it

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